Astensione Ricusazione del CTU
Il CTU viene “ricusato” qualora non adempia con lealtà al proprio compito, favorendo illecitamente una parte, non comunichi in maniera tempestiva di essere parente o di avere rapporti particolari (essere stato consulente, tecnico o intrattenere interessi) con una delle parti atti illeciti tali da meritare la “ricusazione”.
I seguenti aricoli del Codice di Procedura Civile recitano:
Articolo 63 (Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente)
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
Il consulente puo essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51.
L’ art. 192, comma secondo cod. proc. civ., nel prevedere che l’ istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio dev’essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell’ udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l’ ipotesi in cui la parte venga a conoscenza solo successivamente della situazione di incompatibilità, potendosi in tal caso solo prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l’ art. 196 cod. proc. civ. La valutazione operata al riguardo è insindacabile in Cassazione se la motivazione è immune da vizi logici.