Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nel processo Civile

 

  • La nomina del C.T.P.
  • I compiti del C.T.P.
  • I compensi del C.T.P.


L’articolo n°201 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.) dispone che, con lo stesso provvedimento di nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il giudice assegna alle parti il termine per la nomina del loro Consulente Tecnico (CTP). Va ricordato che il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato soltanto se il Giudice ha nominato un suo Consulente Tecnico d’Ufficio.
Se il giudice decide di non avvalersi di un suo consulente e dunque nomina un CTU, qualunque delle parti in causa ha comunque la possibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico a supporto si una delle parti.
La dichiarazione di nomina, viene effettuata dall’avvocato di una parte, indicando il nome e il recapito del CTP prescelto, in modo che il Cancelliere possa fare a sua volta le comunicazioni previste dalla Legge.
Il Consulente Tecnico di Parte non deve necessariamente essere iscritto a particolari albi.
Se una delle due parti è professionalmente competente in merito alla materia oggetto di consulenza tecnica, può egli stesso svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse.

• Metre il C.T.U. in sede di nomina deve prestare formale giuramento il CTP al contrario non deve fare alcun giuramento.
• Il CTP assume una funzione di controllo tecnico sull’operato del consulente tecnico d’ufficio, cercando di dare ai fatti l’interpretazione maggiormente conveniente per il proprio cliente che lo ha scelto.
• Il CTP risponde solo al suo cliente del mandato ricevuto.

Diritti del Consulente Tecnico di Parte:
• il CTP può intervenire alle operazioni peritali del CTU;
• il CTP può presentare al CTU osservazioni ed istanze che devono essere tenute presenti sia dal CTU e sia dal Giudice.
• il CTP non può ampliare il campo d’indagine del CTU, che resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice.
• il CTP non è obbligato a stendere nessun verbale delle operazioni peritali svolte: tuttavia è opportuno che documenti puntualmente la sua attività nelle singole fasi di indagine istruttoria.

 

Compensi spettanti al CTP.

La determinazione del compenso al consulente di parte non viene stabilita dal Giudice come accade per il CTU, se il CTP è appartenente ad un Ordine professionale egli è tenuto a rispettare le tariffe professionali dell’Ordine di appartenenza. Queste potranno essere a vacazione (tariffa oraria), a percentuale sul valore stimato (in caso di perizie di stima per danni, perizie di valutazione economica ecc.).
Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nel processo Penale
Il CTP in campo penale ha grosso modo gli stessi obblighi del processo civile in particolare il CTP è nominato da una delle parti in causa solo in seguito alla richiesta di Perizia Tecnica da parte del Giudice in cui viene nominato il Perito del Tribunale CTU.
In ambito Penale, si hanno due tipi possibili di Consulenza:

 

• Consulenza tecnica ripetibile Art. 359 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.)
• Consulenza tecnica irripetibile Art. 360 c.p.p.

Nel caso di Consulenza tecnica irripetibile è estemamente importante che il CTP verifichi il corretto operato del Perito con particolare attenzione alle modalità di indagine adottate. In questo caso si presume che non si possa ripetere una seconda volta la perizia.